La Camera di esecuzione e fallimenti ha innanzi tutto indicato che i provvedimenti eseguiti per rogatoria devono essere impugnati all'autorità di vigilanza dell'Ufficio rogante, tranne nei casi in cui l'Ufficio rogato agisca autonomamente. Essa ha quindi ritenuto il gravame inammissibile nella misura in cui l'insorgente impugnava la decisione 4 marzo 2004 dell'Ufficio del Canton Zugo di procedere alla vendita del fondo. L'autorità di vigilanza ticinese si è invece dichiarata competente per esaminare le censure dirette contro la diffida per l'insinuazione degli oneri e contro l'elenco oneri. Tuttavia, poiché tali atti risalgono al 2004, ha considerato il gravame manifestamente tardivo.