2. Con decisione 16 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto in quanto ricevibile un ricorso con cui A.________, pure interessato all'acquisto del fondo, aveva impugnato l'aggiudicazione. La Camera di esecuzione e fallimenti ha innanzi tutto indicato che i provvedimenti eseguiti per rogatoria devono essere impugnati all'autorità di vigilanza dell'Ufficio rogante, tranne nei casi in cui l'Ufficio rogato agisca autonomamente.