{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-111-2006_2006-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=09.07.2006&to_date=28.07.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=138&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2006-7B-111-2006&number_of_ranks=299", "Checksum": "f86eda5f1f7d57b237ba35f1c3be40d5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.111/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.07.2006 7B.111/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.07.2006 7B.111/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.07.2006 7B.111/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "aggiudicazione ai pubblici incanti di bene immobile | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:46:51", "Checksum": "dc0edf018b76a3d38ebd68828f55205c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.07.2006 7B.111/2006\nRegesto:\naggiudicazione ai pubblici incanti di bene immobile | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n5.\nIl ricorrente ritiene che le lettere dei proprietari dei fondi confinanti a quello da realizzare costituiscano delle insinuazioni, che devono eventualmente essere menzionate nell'elenco oneri, e che esse sollevino problemi che necessitavano approfondimenti. Sempre secondo il ricorrente il significato da dare alla lettura di tali lettere prima dell'asta non apparirebbe chiaro, mentre chi si presenta ad un pubblico incanto avrebbe diritto di essere a conoscenza di tutte le questioni giuridicamente ed economicamente rilevanti per poter formulare eventuali offerte con cognizione di causa. Inoltre, la censura concernente la carente formulazione della \"diffida per l'insinuazione oneri\" non era diretta contro tale atto, ma doveva essere letta alla luce della - pretesa - violazione degli art. 29 cpv. 3 e 123 cpv. 2 RFF e della non chiara portata giuridica delle predette insinuazioni: non sarebbe segnatamente possibile capire se le servitù sono da considerarsi caduche in seguito alla loro tardiva insinuazione. A causa di tali incertezze il ricorrente afferma di non aver voluto formulare offerte superiori a fr. 40'000.--.\nCon la sua argomentazione il ricorrente pare misconoscere che l'elenco degli oneri stabilisce per l'esecuzione in corso gli oneri - e quindi anche le servitù - che gravano il fondo da realizzare e che vengono trasmessi con l'aggiudicazione (Häusermann/Stöckli/Feuz, Commento basilese, n. 1 ad 140 LEF). Atteso che l'elenco degli oneri non menzionava il diritto di passo a favore dei fondi vicini di cui alle lettere 18 agosto 2004, la particella veniva manifestamente realizzata senza un tale aggravio. Giova inoltre rilevare che, in base ai vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza, in concreto era in discussione un accesso necessario: ora non spetta all'amministrazione del fallimento, ma al giudice civile stabilire se sono dati i presupposti previsti dall'\nart. 694 CC per riconoscere una tale servitù. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso la situazione era pertanto chiara e non è ravvisabile alcun motivo, né il ricorrente menziona una norma legale che avrebbe nella concreta fattispecie permesso all'Ufficiale di sospendere l'incanto. Si può infine a titolo abbondanziale osservare che sarebbe semmai spettato ai proprietari dei fondi confinanti contestare l'agire dell'Ufficiale, se con gli scritti 18 agosto 2004 avessero inteso proporre delle insinuazioni che avrebbero dovuto essere iscritte nell'elenco degli oneri. Il ricorrente, quale semplice interessato all'acquisto del fondo da realizzare all'incanto, non era manifestamente leso dalla mancata iscrizione e non era quindi legittimato a lamentarsi di tale circostanza: infatti, unicamente coloro che sono toccati nei loro interessi degni di protezione sono legittimati ad interporre un ricorso all'autorità di vigilanza (\nDTF 130 III 400 consid. 2 con rinvio;\n129 III 595 consid. 3.2).\n6.\nIl ricorrente sostiene inoltre che la decisione di procedere alla vendita della predetta particella stradale era nulla, perché non sarebbero stati dati i presupposti che permettono una realizzazione di beni dopo la chiusura del fallimento. A mente del ricorrente, se l'autorità di vigilanza ticinese reputava che non le spettasse decidere tale questione, essa avrebbe dovuto trasmettere il rimedio alla competente autorità di vigilanza del Cantone Zugo. Inoltre, l'incanto effettuato dall'Ufficio ticinese avrebbe dovuto essere considerato nullo, perché dipendeva da un atto (decisione di vendere il fondo) che a dire del ricorrente era nullo.\nOccorre innanzi tutto rilevare che l'agire del ricorrente, il quale dopo aver senza successo partecipato all'asta si prevale per la prima volta in sede ricorsuale dell'asserita nullità della decisione medesima di procedere a una realizzazione, è contrario alla buona fede e già per questo motivo non merita di essere tutelato. Si può inoltre osservare che tutta l'argomentazione attinente alla pretesa illegalità della decisione di vendere la contesa particella è inammissibilmente fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata. Il ricorrente omette del resto di spiegare, né è ravvisabile il motivo per cui la pretesa errata applicazione dell'art. 269 LEF avrebbe per conseguenza la nullità - e non semplicemente l'annullabilità - della decisione di procedere alla realizzazione. Inoltre, anche a prescindere dal quesito della competenza rettamente risolto nella decisione impugnata, non si vede, né il ricorrente indica una qualsiasi ragione per la quale egli sarebbe stato legittimato, quale potenziale acquirente, a dolersi della pretesa mancanza dei presupposti per realizzare un bene dopo la chiusura del fallimento. Infine, a titolo del tutto abbondanziale, giova osservare che l'obbligo di trasmissione previsto dalla LEF (art. 32 cpv. 2) non entra in linea di conto nella concreta fattispecie, in cui l'autorità adita ha esaminato il rimedio, dichiarandosi incompetente unicamente con riferimento ad una singola censura sollevata nel ricorso.\n7.\nDa quanto precede discende che il ricorso, pretestuoso, si rivela, nella minima parte in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo, superflua in virtù dei combinati art. 130 cpv. 1 e 66 cpv. 1 RFF, è divenuta caduca.\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n"}