{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-111-2006_2006-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=09.07.2006&to_date=28.07.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=138&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2006-7B-111-2006&number_of_ranks=299", "Checksum": "f86eda5f1f7d57b237ba35f1c3be40d5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.111/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.07.2006 7B.111/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.07.2006 7B.111/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.07.2006 7B.111/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "aggiudicazione ai pubblici incanti di bene immobile | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:46:51", "Checksum": "dc0edf018b76a3d38ebd68828f55205c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.07.2006 7B.111/2006\nRegesto:\naggiudicazione ai pubblici incanti di bene immobile | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.111/2006 /viz\nSentenza del 18 luglio 2006\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nComposizione\nGiudici federali Hohl, presidente,\nMeyer, Marazzi,\ncancelliere Piatti.\nParti\nA.________,\nricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro Molo,\ncontro\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.\nOggetto\naggiudicazione,\nricorso LEF contro la sentenza emanata il\n16 giugno 2006 dalla Camera di esecuzione e\nfallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nRitenuto in fatto e considerando in diritto:\n1.\nL'Ufficio dei fallimenti del Canton Zugo ha incaricato l'Ufficio dei fallimenti di Lugano di procedere alla vendita di un fondo (tratto di una strada privata) sito a Montagnola e di proprietà della fallita X.________ AG. Il 6 agosto 2004 l'Ufficio di Lugano ha fatto pubblicare la diffida per l'insinuazione degli oneri. Il 18 agosto 2004 i proprietari di diversi fondi siti vicino a quello da realizzare hanno reclamato un diritto di passo necessario; tali proprietari si sono altresì riservati la facoltà di procedere nei confronti dell'acquirente per il riconoscimento e la successiva iscrizione a registro fondiario di un siffatto diritto di passo necessario ai sensi dell'art. 694 CC. Dopo aver depositato l'elenco oneri, in cui non è stato iscritto il predetto diritto di passo necessario, l'Ufficio di Lugano ha aggiudicato al pubblico incanto del 14 febbraio 2006 il fondo a B.B.________ e C.B.________ per fr. 40'100.--.\n2.\nCon decisione 16 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto in quanto ricevibile un ricorso con cui A.________, pure interessato all'acquisto del fondo, aveva impugnato l'aggiudicazione. La Camera di esecuzione e fallimenti ha innanzi tutto indicato che i provvedimenti eseguiti per rogatoria devono essere impugnati all'autorità di vigilanza dell'Ufficio rogante, tranne nei casi in cui l'Ufficio rogato agisca autonomamente. Essa ha quindi ritenuto il gravame inammissibile nella misura in cui l'insorgente impugnava la decisione 4 marzo 2004 dell'Ufficio del Canton Zugo di procedere alla vendita del fondo. L'autorità di vigilanza ticinese si è invece dichiarata competente per esaminare le censure dirette contro la diffida per l'insinuazione degli oneri e contro l'elenco oneri. Tuttavia, poiché tali atti risalgono al 2004, ha considerato il gravame manifestamente tardivo. Essa ha pure reputato corretto che l'Ufficio di Lugano avesse informato gli oblatori del fatto che diversi proprietari di fondi confinanti avevano segnalato la loro necessità di poter transitare sul fondo da realizzare, riservandosi di procedere nei confronti dell'acquirente per ottenere un diritto di passo necessario. Inoltre, sempre secondo l'autorità cantonale, a giusta ragione questo Ufficio non ha effettuato alcuna iscrizione nell'elenco degli oneri, atteso che tali proprietari non avevano insinuato alcuna servitù di passo. Ha infine rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, quest'ultimo non era venuto a conoscenza della postulata facoltà di transitare sul fondo da realizzare solo in occasione dell'asta, perché già nel mese di novembre 2004 vi furono fra di lui e i proprietari dei fondi vicini contatti per risolvere la questione.\n3.\nCon ricorso 30 giugno 2006 A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione. In via subordinata domanda che venga ordinato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino di trasmettere il suo rimedio all'autorità di vigilanza del Cantone Zugo. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.\nNon sono state chieste osservazioni.\n4.\nAdito come nella fattispecie con un ricorso fondato sull'\nart. 19 cpv. 1 LEF, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista (combinati\nart. 81 e 63 cpv. 2 OG).\nNe segue che il gravame si rivela di primo acchito irricevibile nella misura in cui il ricorrente si fonda su una fattispecie diversa da quella constatata nella decisione impugnata, senza nemmeno pretendere che in concreto si sia realizzata una delle eccezioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti accertati dall'autorità di vigilanza. La presente sentenza si fonda dunque sulla fattispecie riassunta ai consid. 1 e 2.\n"}