1) mediante un'azione di ripetizione dell'indebito, che può essere promossa avanti al giudice del luogo di esecuzione o al foro ordinario del convenuto (cpv. 2). Da quanto precede discende che le richieste formulate nel ricorso sono - come indicato nell'impugnata decisione dell'autorità di vigilanza - di competenza dell'autorità giudiziaria. Ne segue che il ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale è inammissibile, poiché non è possibile esperire un ricorso ai sensi dell' art. 19 cpv. 1 LEF nei casi, come quello in esame, in cui la legge prescrive la via giudiziale ( DTF 82 III 49). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2.