4. In virtù dell'art. 85a LEF l'escussa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1); se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). L'art. 86 LEF prevede poi che colei che per omessa opposizione o per il rigetto di questa ha pagato il debito può, entro un anno dal pagamento, ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata (cpv. 1) mediante un'azione di ripetizione dell'indebito, che può essere promossa avanti al giudice del luogo di esecuzione o al foro ordinario del convenuto (cpv.