Essa ha pure attirato l'attenzione dell'escussa sulla possibilità di inoltrare sia un'azione giudiziaria ex art. 85a LEF per sospendere provvisoriamente l'esecuzione sia un'azione di ripetizione dell'indebito (art. 86 LEF). Pare infatti verosimile che non solo il debito sia stato estinto (in parte con pagamenti effettuati direttamente al legale della creditrice), ma che sia addirittura stato corrisposto più del dovuto.