2. Con sentenza del 14 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro tale provvedimento. L'autorità di vigilanza ha reputato corretto l'operato dell'Ufficio e ha rilevato che questo non ha la competenza di accertare l'inesistenza del debito. Essa ha pure attirato l'attenzione dell'escussa sulla possibilità di inoltrare sia un'azione giudiziaria ex art. 85a LEF per sospendere provvisoriamente l'esecuzione sia un'azione di ripetizione dell'indebito (art. 86 LEF).