Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, ai rappresentanti delle altre parti, all'Ufficio fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 7 maggio 2001 VIZ In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,