1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione. 2. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 15 agosto 2006 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero La presidente: Il cancelliere: