5. Atteso che l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il gravame, non è possibile esaminare le censure - non oggetto di esame nella sede cantonale - con cui il ricorrente si lamenta dell'erroneità della stima; in tali circostanze, il Tribunale federale si limita ad annullare la decisione impugnata e rinviare l'incartamento all'autorità cantonale per esame del rimedio. 6. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF), né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: