Non è pertanto possibile considerare irricevibile il rimedio cantonale affermando, come fatto dall'autorità di vigilanza, che la censurata stima sarebbe già stata comunicata al ricorrente prima dell'azione di contestazione dell'elenco degli oneri. Anche nell'eventualità che l'Ufficiale abbia semplicemente inteso implicitamente confermare con il nuovo avviso d'incanto la stima precedente ( art. 30 cpv. 1 RFF), il ricorrente avrebbe potuto impugnare tale decisione (Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF), chiedendo ad esempio all'autorità di vigilanza che sia effettuata una nuova stima in applicazione dell' art. 9 cpv.