II, n. 179 ad art. 140 LEF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Commento basilese, n. 137 ad art. 140 LEF). In concreto è pacifico che dopo la comunicazione dell'avviso d'incanto 11 febbraio 2005 vi è stata un'azione di contestazione dell'elenco degli oneri, ragione per cui l'Ufficiale avrebbe dovuto procedere ad una nuova stima o perlomeno accertare che la precedente fosse ancora di attualità. Non è pertanto possibile considerare irricevibile il rimedio cantonale affermando, come fatto dall'autorità di vigilanza, che la censurata stima sarebbe già stata comunicata al ricorrente prima dell'azione di contestazione dell'elenco degli oneri.