4. L' art. 44 RFF prevede che compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficiale dovrà stabilire se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi, e che il risultato di tale stima sarà comunicato agli interessati. La citata norma dichiara pure applicabile il disposto dell' art. 9 cpv. 2 RFF.