Ne segue che a torto la decisione impugnata ha ritenuto il gravame tardivo. L'autorità di vigilanza ha però reputato l'impugnativa irricevibile anche per un altro motivo: la contestata stima sarebbe già da tempo cresciuta in giudicato perché comunicata una prima volta con l'avviso 11 febbraio 2005 dell'incanto poi sospeso in seguito all'azione di contestazione dell'elenco oneri proposta dall'escusso. Occorre pertanto esaminare se tale motivazione abbondanziale violi il diritto federale.