3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF un ricorso all'autorità di vigilanza dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. Entro il predetto termine di ricorso, l'art. 9 cpv. 2 RFF prevede la possibilità di chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. In virtù dell'art. 31 LEF un termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (cpv. 1) e se l'ultimo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale (cpv.