Fa innanzi tutto valere che il ricorso all'autorità di vigilanza era - tenuto conto del lunedì di Pentecoste - tempestivo e afferma che i motivi con cui contesta il valore di stima - nuovamente proposti nella sede federale - debbano essere esaminati. Obietta pure, con riferimento all'argomentazione abbondanziale della sentenza impugnata secondo cui la stima era cresciuta in giudicato perché già comunicata con l'avviso d'incanto 11 febbraio 2005, di aver inoltrato un'azione di contestazione dell'elenco oneri. Il 6 luglio 2006 è stato conferito in via supercautelare effetto sospensivo al ricorso.