L'autorità di vigilanza ha innanzi tutto ritenuto tardivo il rimedio perché inoltrato 13 giorni dopo la ricezione dell'avviso d'incanto. Essa ha altresì indicato che la stima contestata era comunque cresciuta in giudicato da tempo, atteso che l'insorgente aveva omesso di impugnarla quando gli era stata comunicata per la prima volta con l'avviso 11 febbraio 2005 dell'incanto in seguito sospeso a causa dell'inoltro di un'azione di contestazione dell'elenco oneri, definitivamente respinta. Ha infine reputato che la richiesta di sospensione dell'incanto basata sull'art. 123 LEF avrebbe invece dovuto essere fatta all'Ufficio e non proposta direttamente all'autorità di vigilanza.