1. Con sentenza 13 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso con cui A.________ contestava la stima peritale dei fondi da realizzare, chiedeva una sospensione dell'incanto del 14 luglio 2006 e domandava pure l'assegnazione di un termine di almeno 120 giorni per formulare una proposta di pagamento rateale degli importi posti in esecuzione. L'autorità di vigilanza ha innanzi tutto ritenuto tardivo il rimedio perché inoltrato 13 giorni dopo la ricezione dell'avviso d'incanto.