{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-106-2006_2006-08-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=29.07.2006&to_date=17.08.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-08-2006-7B-106-2006&number_of_ranks=249", "Checksum": "33215e2cc07e79e5f586df5a2f6dd70a"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 15.08.2006 7B.106/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 15.08.2006 7B.106/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 15.08.2006 7B.106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "realizzazione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:36:34", "Checksum": "c0977862046c08864bb3c1480749bb42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 15.08.2006 7B.106/2006\nRegesto:\nrealizzazione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n4.\nL'\nart. 44 RFF prevede che compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficiale dovrà stabilire se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi, e che il risultato di tale stima sarà comunicato agli interessati. La citata norma dichiara pure applicabile il disposto dell'\nart. 9 cpv. 2 RFF. Anche secondo la giurisprudenza e l'autorevole dottrina quando, dopo la procedura di appuramento, l'elenco degli oneri è cresciuto in giudicato, e cioè dopo la conclusione di eventuali cause di contestazione, il fondo deve nuovamente essere stimato e la stima comunicata agli interessati (\nDTF 95 III 21 consid. 4b; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 28 n. 45; Jager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 1997, n. 45 seg. ad\nart. 140 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000, Vol. II, n. 179 ad\nart. 140 LEF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Commento basilese, n. 137 ad\nart. 140 LEF).\nIn concreto è pacifico che dopo la comunicazione dell'avviso d'incanto 11 febbraio 2005 vi è stata un'azione di contestazione dell'elenco degli oneri, ragione per cui l'Ufficiale avrebbe dovuto procedere ad una nuova stima o perlomeno accertare che la precedente fosse ancora di attualità. Non è pertanto possibile considerare irricevibile il rimedio cantonale affermando, come fatto dall'autorità di vigilanza, che la censurata stima sarebbe già stata comunicata al ricorrente prima dell'azione di contestazione dell'elenco degli oneri. Anche nell'eventualità che l'Ufficiale abbia semplicemente inteso implicitamente confermare con il nuovo avviso d'incanto la stima precedente (\nart. 30 cpv. 1 RFF), il ricorrente avrebbe potuto impugnare tale decisione (Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 138 ad\nart. 140 LEF), chiedendo ad esempio all'autorità di vigilanza che sia effettuata una nuova stima in applicazione dell'\nart. 9 cpv. 2 RFF. Giova infatti rilevare che il Tribunale federale ha già stabilito che anche qualora questa norma non venga esplicitamente invocata nel ricorso, l'autorità di vigilanza deve nondimeno verificare se il ricorrente non abbia inteso chiedere una nuova stima sulla base di tale articolo (\nDTF 110 III 69 consid. 3).\n5.\nAtteso che l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il gravame, non è possibile esaminare le censure - non oggetto di esame nella sede cantonale - con cui il ricorrente si lamenta dell'erroneità della stima; in tali circostanze, il Tribunale federale si limita ad annullare la decisione impugnata e rinviare l'incartamento all'autorità cantonale per esame del rimedio.\n6.\nCon l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF), né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione.\n2.\nComunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 15 agosto 2006\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel Tribunale federale svizzero\nLa presidente: Il cancelliere:"}