{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-08-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-106-2006_2006-08-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=29.07.2006&to_date=17.08.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-08-2006-7B-106-2006&number_of_ranks=249", "Checksum": "33215e2cc07e79e5f586df5a2f6dd70a"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 15.08.2006 7B.106/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 15.08.2006 7B.106/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 15.08.2006 7B.106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "realizzazione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:36:34", "Checksum": "c0977862046c08864bb3c1480749bb42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 15.08.2006 7B.106/2006\nRegesto:\nrealizzazione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.106/2006 /biz\nSentenza del 15 agosto 2006\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nComposizione\nGiudici federali Hohl, presidente,\nMeyer, Marazzi,\ncancelliere Piatti.\nParti\nA.________,\nricorrente,\ncontro\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.\nOggetto\nstima,\nricorso LEF contro la sentenza emanata il 13 giugno 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità\ndi vigilanza.\nRitenuto in fatto e considerando in diritto:\n1.\nCon sentenza 13 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso con cui A.________ contestava la stima peritale dei fondi da realizzare, chiedeva una sospensione dell'incanto del 14 luglio 2006 e domandava pure l'assegnazione di un termine di almeno 120 giorni per formulare una proposta di pagamento rateale degli importi posti in esecuzione. L'autorità di vigilanza ha innanzi tutto ritenuto tardivo il rimedio perché inoltrato 13 giorni dopo la ricezione dell'avviso d'incanto. Essa ha altresì indicato che la stima contestata era comunque cresciuta in giudicato da tempo, atteso che l'insorgente aveva omesso di impugnarla quando gli era stata comunicata per la prima volta con l'avviso 11 febbraio 2005 dell'incanto in seguito sospeso a causa dell'inoltro di un'azione di contestazione dell'elenco oneri, definitivamente respinta. Ha infine reputato che la richiesta di sospensione dell'incanto basata sull'art. 123 LEF avrebbe invece dovuto essere fatta all'Ufficio e non proposta direttamente all'autorità di vigilanza.\n2.\nCon ricorso 26 giugno 2006 A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che l'incanto dei fondi da realizzare sia annullato e che questi siano sottoposti ad una nuova stima peritale. Fa innanzi tutto valere che il ricorso all'autorità di vigilanza era - tenuto conto del lunedì di Pentecoste - tempestivo e afferma che i motivi con cui contesta il valore di stima - nuovamente proposti nella sede federale - debbano essere esaminati. Obietta pure, con riferimento all'argomentazione abbondanziale della sentenza impugnata secondo cui la stima era cresciuta in giudicato perché già comunicata con l'avviso d'incanto 11 febbraio 2005, di aver inoltrato un'azione di contestazione dell'elenco oneri.\nIl 6 luglio 2006 è stato conferito in via supercautelare effetto sospensivo al ricorso.\nCon risposta 10 luglio 2006 la banca B.________ - creditrice che ha chiesto la realizzazione - propone la reiezione del rimedio e il 12 luglio 2006 l'Ufficio ha dal canto suo confermato le osservazioni già formulate per il ricorso all'autorità di vigilanza.\n3.\nGiusta l'art. 17 cpv. 2 LEF un ricorso all'autorità di vigilanza dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. Entro il predetto termine di ricorso, l'art. 9 cpv. 2 RFF prevede la possibilità di chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. In virtù dell'art. 31 LEF un termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (cpv. 1) e se l'ultimo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale (cpv. 3). I giorni festivi sono determinati dal diritto del Cantone in cui ha sede l'Ufficio (DTF 59 III 97).\nIn concreto l'impugnato avviso d'incanto è stato notificato al ricorrente il 24 maggio 2006, motivo per cui il suddetto termine di 10 giorni ha iniziato a decorrere il 25 maggio 2006 giungendo a scadere sabato 3 giugno 2006, e cioè un giorno prima di Pentecoste. Atteso che l'art. 1 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino designa il lunedì di Pentecoste come giorno festivo ufficiale, il termine di ricorso scadeva unicamente martedì 6 giugno 2006, e cioè il giorno in cui è stato interposto il rimedio all'autorità di vigilanza. Ne segue che a torto la decisione impugnata ha ritenuto il gravame tardivo. L'autorità di vigilanza ha però reputato l'impugnativa irricevibile anche per un altro motivo: la contestata stima sarebbe già da tempo cresciuta in giudicato perché comunicata una prima volta con l'avviso 11 febbraio 2005 dell'incanto poi sospeso in seguito all'azione di contestazione dell'elenco oneri proposta dall'escusso. Occorre pertanto esaminare se tale motivazione abbondanziale violi il diritto federale.\n"}