Il gravame, consegnato alla posta il 29 maggio 2002, è pertanto tardivo e dev'essere dichiarato inammissibile. A titolo abbondanziale si può ancora aggiungere che l'impugnativa si rivela pure irricevibile per il mancato adempimento dei requisiti previsti dall'art. 79 cpv. 1 OG. Questa norma prescrive infatti che l'atto ricorsuale deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da questa violate e in che consiste la violazione. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Il ricorso è inammissibile.