2.- Il 19 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del debitore. In via abbondanziale, i giudici cantonali rilevano che l'escusso si è limitato ad allegare inammissibilmente questioni di merito inerenti alla mancata commissione dei lavori, che hanno portato all'emissione della fattura per il cui incasso la creditrice procede. 3.-