{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2002-06-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-106-2002_2002-06-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=31.05.2002&to_date=19.06.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=73&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-06-2002-7B-106-2002&number_of_ranks=264", "Checksum": "fa4eac9f117bad0fa1a36fc692c62435"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.106/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 14.06.2002 7B.106/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 14.06.2002 7B.106/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 14.06.2002 7B.106/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:15:26", "Checksum": "504e14588e5fbd37695e59e16907b7cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 14.06.2002 7B.106/2002\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n[AZA 0/2]\n7B.106/2002\nCAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI\n****************************************\n14 giugno 2002\nComposizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,\nEscher e Meyer.\nCancelliere: Piatti.\n_________\nVisto il ricorso del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) presentato da F.________, contro la sentenza emanata il 19 aprile 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla I.________ S.A., rappresentata dalla Fiduciaria Incamm S.A., Chiasso, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, in materia di comminatoria di fallimento;\nRitenuto in fatto e considerando in diritto:\n1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I.________ S.A. nei confronti di F.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha notificato all' escusso il 6 febbraio 2002 la comminatoria di fallimento del 16 gennaio 2002.\n2.- Il 19 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del debitore. In via abbondanziale, i giudici cantonali rilevano che l'escusso si è limitato ad allegare inammissibilmente questioni di merito inerenti alla mancata commissione dei lavori, che hanno portato all'emissione della fattura per il cui incasso la creditrice procede.\n3.- Con scritto del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) F.________ comunica la sua intenzione di ricorrere conformemente all'art. 19 LEF, ribadisce di non aver ordinato alcun lavoro e indica di ritenere di non dover pagare la relativa fattura.\nNon è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.\n4.- Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell' autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.\nIn concreto la decisione dell'autorità di vigilanza è stata notificata al ricorrente tramite polizia il 17 maggio 2002. Il termine ricorsuale di dieci giorni previsto dal predetto articolo è quindi scaduto lunedì 27 maggio 2002. Il gravame, consegnato alla posta il 29 maggio 2002, è pertanto tardivo e dev'essere dichiarato inammissibile. A titolo abbondanziale si può ancora aggiungere che l'impugnativa si rivela pure irricevibile per il mancato adempimento dei requisiti previsti dall'art. 79 cpv. 1 OG. Questa norma prescrive infatti che l'atto ricorsuale deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da questa violate e in che consiste la violazione.\nPer questi motivi\nla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\npronuncia :\n1. Il ricorso è inammissibile.\n2. Comunicazione al ricorrente, alla rappresentante della controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 14 giugno 2002 MDE\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:\nLa :Presidente, Il Cancelliere,"}