5.- Da quanto precede discende che il ricorso si avvera inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 14 giugno 2002 VIZ In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,