Per il resto, essa misconosce che l'azione di disconoscimento del debito, da inoltrare entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, ostacola l'emanazione della comminatoria di fallimento e non il contrario. Infine, qualora, nella parte finale della propria impugnativa, la ricorrente avesse inteso indicare di già aver introdotto un'azione di disconoscimento del debito, occorre rilevare che tale asserzione non è suffragata da alcuna prova o elemento dell'incarto e pare anzi essere in contraddizione con l'affermazione contenuta nel rimedio all' autorità di vigilanza, secondo cui essa prevedeva di pagare la creditrice nel corso del mese di aprile "o al massimo per la metà di maggio 2002".