A titolo del tutto abbondanziale si può aggiungere che, con i motivi indicati per giustificare la mancata partecipazione all'udienza di rigetto dell'opposizione, la ricorrente si prevale di circostanze che avrebbero tutt'al più potuto fondare una domanda di restituzione del termine innanzi a tale giudice. Per il resto, essa misconosce che l'azione di disconoscimento del debito, da inoltrare entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, ostacola l'emanazione della comminatoria di fallimento e non il contrario.