4. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a D.________, a E.________ e a C.________. Losanna, 8 aprile 2025 In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Abrecht Il Cancelliere: Valentino