Ia 412 consid. 5a). Lo scopo del divieto dei tribunali d'eccezione, discendente dalla garanzia del giudice previsto dalla legge e nominato in modo conforme alle sue regole, è di evitare che, per motivi extragiudiziari, venga costituito un tribunale "ad hoc", nell'aspettativa di un determinato giudizio (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 5b con rinvii). Non è questo il caso realizzato nella fattispecie, né la ricorrente pretende che lo sia.