Caprara/Cerutti, La ricusazione nel procedimento civile, amministrativo e penale, 2023, n° 33 pag. 8 con rinvii). Circostanze queste che non potrebbero essere escluse qualora il procedimento penale in questione fosse stato assegnato a un magistrato inquirente ticinese. 3.8. Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione del divieto di istituire un tribunale d'eccezione, la censura risulta infondata. Nel presente caso, infatti, non si è dinanzi a un tribunale d'eccezione bandito dalle norme costituzionali (art. 30 cpv. 1 seconda frase Cost., art. 10 cpv. 1 seconda frase Cost./TI) e convenzionali ( art. 6 n. 1 CEDU).