Appare quindi evidente che un magistrato ticinese, attivo quale autorità inquirente in ambito penale e che quindi regolarmente si trova in qualità di parte nella procedura dibattimentale dinanzi al TPC (cfr. art. 104 cpv. 1 lett. c CPP), nell'ambito della valutazione dei reati oggetto della presente denuncia non avrebbe goduto del distacco necessario per poter svolgere una valutazione fattuale e giuridica priva di un qualsivoglia influsso esterno. La motivazione del Consiglio di Stato con la quale è stata ritenuta necessaria la nomina di un magistrato di un altro Cantone non risulta manifestamente insostenibile, ma bensì giustificata.