Infatti, nel caso in cui il procedimento penale fosse stato assegnato a un Procuratore pubblico ticinese, quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere un tale procedimento nei confronti di un giudice del TPC, autorità giudiziaria competente per giudicare i reati di una certa gravità commessi sul territorio ticinese (cfr. art. 50 cpv. 2 e 4 seg. LOG/TI). Appare quindi evidente che un magistrato ticinese, attivo quale autorità inquirente in ambito penale e che quindi regolarmente si trova in qualità di parte nella procedura dibattimentale dinanzi al TPC (cfr.