1 LOG/TI, che stabilisce che i Procuratori pubblici si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusazione, non poteva essere applicato; questa situazione configurava un caso di impedimento di carattere durevole giusta l'art. 24 LOG/TI. 3.7. Tale interpretazione delle disposizioni del diritto cantonale non risulta manifestamente insostenibile e pertanto arbitraria. Infatti, nel caso in cui il procedimento penale fosse stato assegnato a un Procuratore pubblico ticinese, quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere un tale procedimento nei confronti di un giudice del TPC, autorità giudiziaria competente per giudicare i reati di una certa gravità commessi sul territorio ticinese (cfr.