In concreto, la nomina del Procuratore pubblico straordinario si basa sull'art. 24 LOG/TI. Il Consiglio di Stato ha considerato che la conduzione del procedimento penale da parte del Ministero pubblico ticinese avrebbe potuto far attivare in procedimenti penali futuri o estranei alla fattispecie motivi di ricusazione atti a compromettere il funzionamento corretto del TPC e del Ministero pubblico ticinese. Per tale motivo, a mente del Consiglio di Stato, anche l'art. 66 cpv. 1 LOG/TI, che stabilisce che i Procuratori pubblici si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusazione, non poteva essere applicato;