Il Tribunale federale ha giĆ  avuto modo di stabilire che, di principio, la designazione di un magistrato straordinario da parte del Consiglio di Stato, verificandosi condizioni speciali, non viola la Costituzione. Nemmeno essa viola la CEDU, il cui art. 6 n. 1 non esclude la nomina di un giudice da parte dell'organo esecutivo (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 4b con rinvii). 3.6. In concreto, la nomina del Procuratore pubblico straordinario si basa sull'art. 24 LOG/TI.