L'art. 24 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese del 10 maggio 2006 (LOG/TI; RL/TI 177.100) dispone che, in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un giudice supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LOG/TI, i componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.