Dalla sentenza impugnata non risulta che la ricorrente abbia sollevato la censura di nullità della nomina del Procuratore pubblico straordinario e delle decisioni da lui emanate nella procedura cantonale. Appare quindi lecito domandarsi, come rettamente rilevato dall'opponente e dalla Corte cantonale, se tale censura, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, debba essere dichiarata inammissibile a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_8/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Secondo giurisprudenza costante, tuttavia, la nullità di una decisione deve essere rilevata d'ufficio da ogni istanza (