1.3. 1.3.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.2). 1.3.2. Nel suo ricorso, la ricorrente censura la nullità del decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico straordinario.