1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 150 IV 103 consid. 1). 1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti.