{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2025-04-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2025_2025-04-08.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.04.2025_7B_104/2025", "Checksum": "6eae5f7fb5ce026c517ebb707445bdd6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 08.04.2025 7B_104/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:35:37", "Checksum": "4c221c495862c65244d18d160164b779", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale II Corte di diritto penale 08.04.2025 7B_104/2025\n\n\n3.8. Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione del divieto di istituire un tribunale d'eccezione, la censura risulta infondata. Nel presente caso, infatti, non si è dinanzi a un tribunale d'eccezione bandito dalle norme costituzionali (art. 30 cpv. 1 seconda frase Cost., art. 10 cpv. 1 seconda frase Cost./TI) e convenzionali (\nart. 6 n. 1 CEDU). Il Procuratore pubblico straordinario è stato designato sì per una determinata procedura e per un singolo e preciso caso, però sulla base di una norma prevista dall'ordinamento giuridico pubblico giudiziario ticinese (cfr.\nsupra consid. 3.6) e quindi non al di fuori dalla legge (\nDTF 117 Ia 378 consid. 4b;\n113 Ia 412 consid. 5a).\nLo scopo del divieto dei tribunali d'eccezione, discendente dalla garanzia del giudice previsto dalla legge e nominato in modo conforme alle sue regole, è di evitare che, per motivi extragiudiziari, venga costituito un tribunale \"ad hoc\", nell'aspettativa di un determinato giudizio (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 5b con rinvii). Non è questo il caso realizzato nella fattispecie, né la ricorrente pretende che lo sia.\n4.\nNe segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.\nPer questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2.\nLe spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.\n3.\nComunicazione alle parti, alla Corte dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a D.________, a E.________ e a C.________.\nLosanna, 8 aprile 2025\nIn nome della II Corte di diritto penale\ndel Tribunale federale svizzero\nIl Presidente: Abrecht\nIl Cancelliere: Valentino"}