{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2025-04-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2025_2025-04-08.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.04.2025_7B_104/2025", "Checksum": "6eae5f7fb5ce026c517ebb707445bdd6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 08.04.2025 7B_104/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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L'\nart. 30 cpv. 1 Cost. e l'\nart. 6 n. 1 CEDU, invocati dalla ricorrente, garantiscono al cittadino - come anche l'\nart. 10 cpv. 1 Cost./TI (RL/TI 101.000) - il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito e imparziale (\nDTF 140 I 326 consid. 5.1). Il diritto a un giudice indipendente e imparziale può essere invocato solo nei confronti di autorità o magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali (\nDTF 119 Ia 13 consid. 3a;\n114 Ia 278 consid. 3b). Determinante è al riguardo un criterio di natura funzionale (\nDTF 119 Ia 13 consid. 3a;\n112 Ia 142 consid. 2b). Come rettamente rilevato dalla ricorrente, il magistrato inquirente può essere considerato quale autorità che svolge una funzione giurisdizionale quando emana un decreto di non luogo a procedere (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 3a).\n3.3. L'art. 14 cpv. 2 CPP conferisce la competenza per disciplinare la nomina, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali ai Cantoni. Giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. c Cost./TI, i Procuratori pubblici sono eletti dal Gran Consiglio. L'art. 24 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese del 10 maggio 2006 (LOG/TI; RL/TI 177.100) dispone che, in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un giudice supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento.\nSecondo l'art. 66 cpv. 1 LOG/TI, i componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.\n3.4. La presente vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, disposizioni esaminate dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (\nDTF 150 I 80 consid. 2.1;\n149 II 225 consid. 5.2). Per motivare l'arbitrio, non basta semplicemente criticare la decisione impugnata contrapponendole un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare che tale decisione è insostenibile nella motivazione e nel risultato (\nDTF 148 IV 409 consid. 2.2;\n146 IV 88 consid. 1.3.1; sentenza 7B_1049/2023 del 18 febbraio 2025 consid. 3.3). Quando la parte ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'\nart. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (\nDTF 150 I 80 consid. 2.1;\n148 IV 356 consid. 2.1).\n3.5. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, di principio, la designazione di un magistrato straordinario da parte del Consiglio di Stato, verificandosi condizioni speciali, non viola la Costituzione. Nemmeno essa viola la CEDU, il cui art. 6 n. 1 non esclude la nomina di un giudice da parte dell'organo esecutivo (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 4b con rinvii).\n3.6. In concreto, la nomina del Procuratore pubblico straordinario si basa sull'art. 24 LOG/TI. Il Consiglio di Stato ha considerato che la conduzione del procedimento penale da parte del Ministero pubblico ticinese avrebbe potuto far attivare in procedimenti penali futuri o estranei alla fattispecie motivi di ricusazione atti a compromettere il funzionamento corretto del TPC e del Ministero pubblico ticinese. Per tale motivo, a mente del Consiglio di Stato, anche l'art. 66 cpv. 1 LOG/TI, che stabilisce che i Procuratori pubblici si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusazione, non poteva essere applicato; questa situazione configurava un caso di impedimento di carattere durevole giusta l'art. 24 LOG/TI.\n3.7. Tale interpretazione delle disposizioni del diritto cantonale non risulta manifestamente insostenibile e pertanto arbitraria. Infatti, nel caso in cui il procedimento penale fosse stato assegnato a un Procuratore pubblico ticinese, quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere un tale procedimento nei confronti di un giudice del TPC, autorità giudiziaria competente per giudicare i reati di una certa gravità commessi sul territorio ticinese (cfr. art. 50 cpv. 2 e 4 seg. LOG/TI). Appare quindi evidente che un magistrato ticinese, attivo quale autorità inquirente in ambito penale e che quindi regolarmente si trova in qualità di parte nella procedura dibattimentale dinanzi al TPC (cfr. art. 104 cpv. 1 lett. c CPP), nell'ambito della valutazione dei reati oggetto della presente denuncia non avrebbe goduto del distacco necessario per poter svolgere una valutazione fattuale e giuridica priva di un qualsivoglia influsso esterno. La motivazione del Consiglio di Stato con la quale è stata ritenuta necessaria la nomina di un magistrato di un altro Cantone non risulta manifestamente insostenibile, ma bensì giustificata. Lo scopo perseguito dal diritto a un giudice indipendente e imparziale è infatti quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, in favore o a pregiudizio di una parte (\nDTF 147 III 89 consid. 4.1;\n144 I 159 consid. 4.3;\n142 III 732 consid. 4.2.2; Caprara/Cerutti, La ricusazione nel procedimento civile, amministrativo e penale, 2023, n° 33 pag. 8 con rinvii). Circostanze queste che non potrebbero essere escluse qualora il procedimento penale in questione fosse stato assegnato a un magistrato inquirente ticinese."}