{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2025-04-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2025_2025-04-08.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.04.2025_7B_104/2025", "Checksum": "6eae5f7fb5ce026c517ebb707445bdd6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 08.04.2025 7B_104/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:35:37", "Checksum": "4c221c495862c65244d18d160164b779", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale II Corte di diritto penale 08.04.2025 7B_104/2025\n\n1.3.\n1.3.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (\nDTF 146 IV 76 consid. 2;\n141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.2).\n1.3.2. Nel suo ricorso, la ricorrente censura la nullità del decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico straordinario. Sostiene che il Consiglio di Stato non disporrebbe della competenza per nominare il magistrato incaricato del procedimento penale in questione, ciò che comporterebbe la nullità della nomina e delle decisioni emanate dal magistrato inquirente.\n1.3.3. Dalla sentenza impugnata non risulta che la ricorrente abbia sollevato la censura di nullità della nomina del Procuratore pubblico straordinario e delle decisioni da lui emanate nella procedura cantonale. Appare quindi lecito domandarsi, come rettamente rilevato dall'opponente e dalla Corte cantonale, se tale censura, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, debba essere dichiarata inammissibile a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_8/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 3.3.1 con rinvii).\nSecondo giurisprudenza costante, tuttavia, la nullità di una decisione deve essere rilevata d'ufficio da ogni istanza (\nDTF 145 IV 197 consid. 1.3.2;\n144 IV 362 consid. 1.4.3 con rinvii) e quindi anche dal Tribunale federale, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito (sentenza 6B_290/2017 del 27 novembre 2017 consid. 3 con rinvii). Per questo motivo, il ricorso inoltrato deve essere esaminato per quanto concerne l'asserita nullità del decreto di non luogo a procedere. Inammissibili risultano invece le censure con le quali la ricorrente tenta di rimettere in discussione il giudizio di merito.\n1.4. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Lo scritto della ricorrente del 13 febbraio 2025, inoltrato oltre lo scadere del termine ricorsuale, risulta invece inammissibile.\n2.\nIl Tribunale federale ha richiamato d'ufficio (art. 102 cpv. 2 LTF) l'incarto cantonale, che contiene la risoluzione governativa n. 3924 del 14 agosto 2024 concernente la nomina del Procuratore pubblico straordinario da parte del Consiglio di Stato. L'istanza probatoria della ricorrente è pertanto priva d'oggetto.\n"}