{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2025-04-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-104-2025_2025-04-08.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.04.2025_7B_104/2025", "Checksum": "6eae5f7fb5ce026c517ebb707445bdd6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_104/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 08.04.2025 7B_104/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 08.04.2025 7B_104/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Nel dicembre 2023, i giudici F.________ e A.________ hanno segnalato alla Commissione amministrativa del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un preteso caso di mobbing, di cui sarebbe vittima una segretaria del TPC. Il 12 aprile 2024, i giudici C.________, D.________ e E.________ hanno segnalato al Consiglio della magistratura i colleghi F.________ e A.________ per una pretesa difficile situazione venutasi a creare all'interno del TPC a causa di loro presunti comportamenti, che comprometterebbero il buon funzionamento del TPC.\nB.\nB.a. Il 20/22 luglio 2024, F.________ e A.________ hanno segnalato/querelato i loro tre colleghi del TPC per i reati di diffamazione e calunnia ripetuta e, nei confronti del Presidente, di pornografia, costituendosi anche accusatori privati.\nB.b. Il 14 agosto 2024, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dando seguito alla richiesta formulata il 12 agosto 2024 dal Procuratore generale, ha designato il Dr. iur. B.________, sostituto del Primo procuratore del Cantone dei Grigioni, quale Procuratore pubblico straordinario per occuparsi di questo procedimento penale.\nIl 4 settembre 2024, il Procuratore pubblico straordinario ha emanato un decreto di non luogo a procedere per il reato di pornografia. Tale decisione è cresciuta in giudicato.\nB.c. Il 1° ottobre 2024, il Procuratore pubblico straordinario ha emanato un decreto di non luogo a procedere anche per i prospettati reati di diffamazione e calunnia ripetuta.\nB.d. A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha respinto il reclamo con sentenza dell'11 dicembre 2024.\nC.\nAvverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale del 31 gennaio 2025 al Tribunale federale. In via principale, chiede che venga accertata la nullità della decisione del Consiglio di Stato con la quale ha nominato il Procuratore pubblico straordinario, del decreto di non luogo a procedere del 1° ottobre 2024 e della sentenza impugnata e che la causa venga rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché apra l'istruzione, assuma le prove necessarie ed emetta una nuova decisione. In via sussidiaria, chiede che la sentenza impugnata e il decreto di non luogo a procedere vengano annullati e che la causa venga rinviata alla competente autorità di perseguimento penale affinché apra l'istruzione, assuma le prove necessarie ed emetta una nuova decisione.\nIl 13 febbraio 2025, A.________ ha inoltrato un ulteriore scritto al Tribunale federale.\nIl Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Il Procuratore pubblico straordinario postula che il ricorso venga dichiarato inammissibile, subordinatamente che venga respinto. La Corte dei reclami penali chiede che il ricorso venga respinto, in quanto ricevibile. Questi scritti sono stati trasmessi alla ricorrente, che in data 12 marzo 2025 ha replicato.\nDiritto:\n1.\nIl Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (\nDTF 150 IV 103 consid. 1).\n1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (\nDTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1).\n1.2. In concreto, la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, ella non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.\nPeraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro i giudici denunciati, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL/TI 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili pretese di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 1.2.2).\n"}