249> 2. - E ovvio ehe la designazione della parte creditriee mente, solamente quali, il debitore non sapra esattamente eolla dicitura : «Eredi fu Pietro ed Emilia Luechini}) quale sia il valore giuridico dell'cseeuzione stessa, di altro non signifiea se non che tutti gli el'edi Lueehini una sua opposizione 0 anche di un suo riconoscipretendono aHa qualitfl di ereditore nell'eseeuzione in mento e pagamento deI credito, della veste deI rappreiliseorso, ma non dice punto quali siano quest i credi- sentante degli eredi ece. Donde la necessita ehe in una tori.