{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-246.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041246.pdf", "Checksum": "97ea33b3109fa8143114949fe6a6353e"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:53:10", "Num": ["BGE 41 III 246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 02.07.1915 BGE 41 III 246"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 02.07.1915 BGE 41 III 246"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 02.07.1915 BGE 41 III 246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:53:10", "Checksum": "0dae3e10c339dcf231cc8f2f1442124b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 02.07.1915 BGE 41 III 246\n\nLugano contro Marianna Moroni nata Lueehini, il pre- 1. - La sola questione a decidersi e quella di sapere\ncetto eseeutivo indiea come ({ creditore i) : Luechini Eredi se il preeetto esecutivo. indichi in modo sufficiente\nfu Pietro ed Emilia. » Ja persona deI creditore (art. 67 1 LEF). Gli altri quesiti\nDi questo precetto la debitrice domandava l'annulla- che la rieorrente solleva nel suo gravame aIl' Autorita\nmento all'Autoritä. cantonale di Vigilanza, l'indicazione federale (fondatezza deI credito eseusso, veste deI rap~\ndeI creditore non corrispondendo al disposto dell'art. presentante eec.) so no di esclusiva eompetenza deI giu-\n67 1 LEF, perche non determina in modo abbastanza dice al quale la debitrice potra deferirli sollevando oppcesatlo la persona deI 0 dei creditori. sizione.\n'248 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer • N0 51. 249>\n2. - E ovvio ehe la designazione della parte creditriee mente, solamente quali, il debitore non sapra esattamente\neolla dicitura : «Eredi fu Pietro ed Emilia Luechini}) quale sia il valore giuridico dell'cseeuzione stessa, di\naltro non signifiea se non che tutti gli el'edi Lueehini una sua opposizione 0 anche di un suo riconoscipretendono aHa qualitfl di ereditore nell'eseeuzione in mento e pagamento deI credito, della veste deI rappreiliseorso, ma non dice punto quali siano quest i credi- sentante degli eredi ece. Donde la necessita ehe in una\ntori. E possibile ehe, eome afIerma l' Autorita cantonale, ta'e esecuzione gli eredi procedenti vengano indicati,\nla debitrice conosea esattamente e per altre eireostanze non in maniera collettiva, ma individualmente. Si osserva\nestranee all'esecuzione quali siano questi eredi: ma ciö poi, in via di massima, che in un procedimento esecutodipeude da circostanze speciali e meramente fortuite rio eome in ogni altra procedura di diritto civile, una\n(dal faUo eioe ehe la debitrice e eoerede della parte designazione eollettiva della parte istante non e ammiscreditriee) e nulla muta alla questione di massima, ehe sibile se non ove essa fonni una ragione sodale. In ogni\nsta aHa base deI ricorso, ehe e quella di sapere se, inten- altro caso chi intende intentare un'azione 0 far valere un\ndendo una suceessione indivisa procedere contro un debi- diritto in comunione con altri, deve indicare individualtore, sia conforme all'art. 67 LEF ehe la parte ereditrire mente le persone in norne delle quali il diritto viene esersi designi nel preeetto esecutivo con la formola : Eredi citato.\ndi...\npronuncia:\n3. - La questione deve venir risolta negativamente.\nAnzitutto erra l'istanza eantonale ammettendo ehe il CCS Il rieorso e ammesso.\ngli eredi costituiscano un ente morale 0 una persona giuridica. Nel sistema deI CCS gli eredi formano, fino aHa divisione dell'eredita, una comunione di tutti i diritti e di tutte\n1e obligazioni ; essi posseggono i beni della stessa in pro- 51. Arrit du Gjuillet 1915 dans la cause Zurbriigg.\nprieta comune e dispongono comtine dei diritti inerenti alla Participation a la saisie. Le creancier revendiquant doit\nsueeessione ; in difetto di speciale pattuizione il diritto requerir la participation a titre eventuel. dans le delai\ndi disporre richiede l'unanime deeisione dei proprietari fixe par les art. 110 et 111 LP, sinon son droit de partidpation est perime. Le delai de 40 jours prevu par\n(art. 602, 652 e 653 CCS ; v,edi anehe sentenza deI Tri- J'art. 111 pour les demandes de participation des creanciers\nbunale federale deI 20 maggio 1915 neUa causa Aarg. privilcgies ne se trouve pas suspendu par le proces en con-\nKantonalbank e. Schär elite consorli). Da questa costru- testation de la revendication. Procedure a suivre lorsque la\nzione giuridica della comunioue successorale secondo il participation n'est requise qu'a titre eventuel.\nCCS deriva senz'altro ehe la desiguazione della stessa A. - La Caisse d'Epargne et de Credit du distriet de\nin un precetto colla semplice indicazione «( Eredi fu ... » Delemont, en liquidation, a fait proceder, le 23 oetobre\nnon corrisponde all'intento prefissosi dalla legge (art. 67 1913, a la saisie de difIerents objets mobiliers au preju-\nLEF), poiche non gli Eredi collettivamcnte haano impor- diee de sieur Emile Zurbrügg, a Geneve.\ntanza e sostrato. giuridico ma solo le singole persone Dame Zurbrügg ayant revendique la propriete de tous\n.ehe compongono la comunione. E, difatti, senza eonos- les objets saisis au prejudice de son mari, l'Office des\n-cere se tutti gli eredi intendono eseuterlo 0, eventual- poursuites de Geneve impartiL un delai a la cre~mciere\n"}