198 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- und Konkurskammer • N° 40. t~ Geltendmachung der Rechte des Rayower gegenüber der Ernesta Mariinetti in Iragna per una somma di 2225 fra 65 Stadt Zürich nunmehr nur der Pfändungsgläubiger Grün- ed· accessori,l'Ufficio della Riviera pignorava il 10 aprile stein legitimiert ist. Allein die Stadt Zürich kann diesem 1913: die nämlichen Einreden entgegenhalten, wie dem Hinter- a) Diversi stabili intestati nella mappa di Iragna agli leger Rayower. Insofern treffen die Ausführungen der Eredi fu Ernesta Martinetti. Rekurrentin zu. b) La parte indivisa spettante ai debitori su certi Sie können aber nicht dazu führen, die Verwertungs- stabili inscritti aHa mappa di Iragna sotto il massnahme des Betreibungsamtes als solche aufzuheben. nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna Maria Die Stadt Zürich erklärt denn auch selber in ihrem Re- Vanetti. Secondo il verbale di pignoramento, la kurse, sie habe nichts dagegen einzuwenden, dass Grün- parte indivisa pignorata comprende la meta di stein vom Betreibungsamt angewiesen werde, an Stelle detti stabili, l' altra meta appartenendo agli Eredi Rayowers die Kaution herauszuverlangen ; die Heraus- fu Gioconda Vanetti. Dagli atti risulta che r attuale gabe solle jedoch erst verlangt werden können, wenn die ricorrente eilsolo erede della Gioconda Vanetti. Bedingungen für die Rückgabe - Hinfall der Nieder- B. Prima di prodedere alla vendita dei beni staggiti lassungsbewilligung oder Ersatz der Kaution - erfüllt l'Ufficio domandava all' Autorita di vigilanza di deter- seien. Der Entscheid über das Vorliegen dieser Vorausset- minare a mente delI'art. 132 LEF il modo di realizza- zungen steht indessen nicht den Aufsichtsbehörden zu, zione della parte indivisa degli immobili deHa sucees- sondern dem kompetenten Richter, vor welchem der Gläu- sione Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti. L'Autorita di biger seinen Herausgabeanspruch geltend zu machen hat. vigilanza, valendosi della facolta concessale dall'art. 12 al. 3 della legge 8 marzo 1911 di attuazione della LEF, Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer incaricava allora il Pretore della Riviera di convocare erkannt: gli interessati per intendere la loro opinione sul modo Der Rekurs wird im Sinne der' Erwägungen abgewiesen. di realizzazione. In questa adunanza. che ebbe luogo il 31 marzo 1914, il rappresentante dei creditori instanti (Marioni Costante) fece osservare ehe, a suo parere, era superfluo procedere ad una divisione dei beni indivisi. Egli adduceva: Gli eredi Vanetti e cine il minorenne 40. Sentenza 10 giugno 1915 nella causa Sartori. Andrea Martinetti e Carlo Sartori, quest'ultimo neUa sua Art, 132 LEF. Non e ledto vendere all'incanto i beni appar- qualita di erede della fu Gioconda Sartori nata Vanetti, tenenti pro indiviso al debitore ed a un terzo estraneo sono ambedue tenuti al pagamento della somma escussa. all'esecuzione anche ove il terzo fosse solidalmente tenuto Vero e che l' esecuzione non fu finora promossa ehe 3] pagamento deI debito escusso. Prima di procedere aH'incanto l' Autorite. di vigilanza deve determinare se la contro gli eredi fu Ernesta Martinetti nella persona deI parte indivisa deI d e bit 0 r e debba venir venduta comme minorenne Andrea ; ma siccome la sostanza degli escussi tale oppure se l'ufficio debba procedere aHa divisione per non bastern a coprire l'ammontare deI debito, i creditori realizzare poi solo Ia parte attribuita al debitore" dovranno agire anche contro l'aUro dei' coniugi Vanetti, A,. - Nell'esecuzione N° 1362 promossa dagli Eredi Carlo Sartori, contro il quale deI re.sto e gia spieeato fu Cipriano Berini in Osogna contro gli Eredi della fu precetto esecutivo. 200 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkufskammer. N° 40. 201 L'Uffieiale di esecuzione, il euratore deI minorenne Martinetti ed il rappresentante den' Autorita tutoria di Eredi Giuseppeed Anna-Mar:a Vanetti, per quanto essi Iragna, presenti all'adunanza, dichiararono di condivi- appartengono al rieorrente, si appalesa fondato per il dere l'opinione deI rappresentante dei ereditori ed aIlora riflesso, ehe condizione essenziale della realizzazione di l' Autorita di vigilanza, aHa quale il verbale dalla riunione un oggeUo in una esecuzione e ehe questo oggetto sia era stato trasmesso, ritenuto ehe daIla situazione esposta stato precedentemente pignorato in favore dei ereditore risultasse « la neeessita della vendita dei beni indivisi istante. Ora, degli stabili Eredi Giuseppe ed Anna-Maria sino a concorrenza deI eredito escusso)), eon decisione Vanetti non venne pignorata. se non la quota parte 20 aprile 1914ordino all'Ufficio di procedervi. spettante agli escussi (Eredi fu Ernesta Martinetti) in C. - Conforman dosi a quest'ordine, l'Uffieio della ragione della meta. La parte indivisa di spettanza degli Riviera publieava nel bollettino uffieiale degli atti di Eredi fu Gioconda Vanetti non fu oggetto deI pignora- esecuzione e fallimenti deI 26 gennaio 1915 l'avviso di mento 10 aprile 1913 e non puo quindi essere realizzata primo ineanto di tutti gli stabili pignorati il 13 aprile nell'eseeuzione di cui si tratta. 1913, inclusi tutti gli immobili degli eredi fu Giuseppe Questa soluzione non sarebbe diversa anehe se, sulle ed Anna-Maria Vanetti e eioe anche la meta indivisa di semplici affermazioni deI rappresentante dei creditori spettan'Za degli Eredi fu Gioconda Valletti. all'adunanza deI 31 marzo 1914, si volesse ammettere Contro questo provvedimento insorse Carlo Sartori ehe il rieorrente debba venir considerato come tenuto eon reelamo 2 febbraio 1915 presso l'Autorita di vigi- personalmente e solidalmente eoi debitori Martinetli al Ianza. Il ricorrente adduceva ehe in qualita di unieo pagamento deI debito escusso, poiche e evidentemente erede di sua moglie fu Gioeonda nata Vanetti, sorella di inammissibi1e ehe vengano realizzati dei beni in un'ese- Ernesta Vanetti, maritata Martinetti, era proprietario euzione nella quale il loro proprietario non fu escusso. della meta indivisa degli stabili intestati agli Eredi fu E ehe neUa presente eseeuzione Carlo Sartori 0 gli Eredi Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, ma ehe ne lui ne la sua della fu Gioeonda Vanetti non furono eseussi e inco;t- defunta moglie erano tenuli a1 pagamento dei debiti testato e risulta, deI resto, in modo certo dal preeetto eseussi. esecutivo N° 1362 agli atti e dalle surriferite dichiara- D. - Con decisione 8 marzo 1915l'Autorita di vigi- zioni deI rappresentante dei ereditori. lanza respinse il rieorso, ritenendo ehe, nel pubblieare 2° A torto dunque l'Autoritä di vigilanza ha ordi- il bando di primo incanto, I'Uffieio altro non aveva fatto nato nella sua decisione 20 aprile 1915 la vendita di che conformarsi aUa decisione surriferita 14 aprile 1914. tutti i beni indivisi comprendendovi anche Ia meta indi- Donde il presente ricorso di Cario Sartori al Tribu- visa degli stabili fu Gioconda Vanetti di spettanza deI nale federale, col quale esso domanda ehe venga esclusa rieorrente. A norma delI'art. 133 LEF l'Autorita di dalla vendita la meta degli immobili Giuseppe ed Anna- vigilanza avrebbe dovuto esaminare se la parte indi- Maria Vanetti che gli appartiene; - visa degli stabili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti di proprieta dei debitori (Eredi Martinetti) doveva venir Considerando in diritto: realizzata qua I e era stata pignorata, oppure se l'Ufficio 10 Il rieorso, inteso unieamente a far escludere dalla doveva procedere aHa divisione di detti stabili per poi vendita publieata il 26 gennaio 1915 i beni intestati agli realizzare unieamente Ia parte attribuita ai debitori eseussi. In nessun caso inveee era leeito all' Autorita di 20'2 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- und KOllknnkammer. N· 41-42. I0Il vigilanza di ordinare la vendita della parte indivisa spet- tenzu. Art.6S :SohKG mUslsomit auch auf die für den tante al ricorrente a meno che questi vi avesse espressa- Schuldner laufenden Beschwerdefristen Anwendung fin.. mente eonsentito, ciö che nOQ venne neanche addotto. den. Danach ist im vorliegenden Falle der Rekurs an das La decisione 20 aprile 1915 ehe preseriveva questa Bundesgericht vom 1. Juni 1915 rechtzeitig eingereicht vendita e dunque illegale. Essa non puö iar stato nei worden; denn das Ende der zehntägigen Rekursfrist rapporti dei ricorrente, al quale non venne communieata wäre für den Rekurrenten in die Pfingst-Betreibungs- e ehe non ne ebbe eontezza se non dalla decisione. ferien gefallen, und somit wurde die Frist bis zum Ablauf 8 marzo 1915, da lui deferita al Tribunale federale ; - von drei Tagen nach dem Schluss der Ferien, also bis zum 2. Juni 1915, verlängert. Pronuncia: Il ricorso e ammesso e, annullata la querelata deci- sione, vien esclusa della vendita nell'esecuzione N0 1362 (Ufficio deHa Riviera) la parte indivisa spettante ag1i 42. Arrit. du 11 juin 1916 dans la cause WegeUn fils. ~redi fu Giocon~a Vanetti degli stabili inseritti aHa mappa Notification, art. 64 al. 2. - Notification par remise de racte dl Iragna sotto Il norne degli Eredi fu Giuseppe ed Anna- a un agent de la police acharge de le faire parvenir an Maria Vanetti. . debiteur. Effet de cette remise. A. - La maison C. Pourrat fIls a Geneve a requis 1e 14 avril 1915 de l'office des poursuites de Geneve notifi- cation d'un commandement de payer contre les recourants 41. Auszug a.us dem Entscheid vom 10. Juni 1915 Wegelin fIls a Geneve, pour une somme da 560 fr. Le com- i. S. Weibel. mandement a ete redige par l'office le 14 avril; apres Art .. 63 SchKG findet auf alle dem Schuldner zur Wahrung avoir tente vainement d'atteindre les debiteurs, celui-ci l'a semer Interessen gesetzten Fristen also auch auf die für notifie le lendemain «a Monsieur Baur, commissariat de ihn laufenden Beschwerdefristen A~wendung. police », a Geneve. n a ete transmis par ce dernier au Parquet genevois, qui a adresse le 20 avril une convoca- Das Bundesgericht hat frühl}r die Auffassung vertreten, tion aux debiteurs, les invitant a venir retirer le comman- dass Art. 63 SchKG sich nur auf die dem Amt e zur dement qui les concernait. Puis, cette eonvocation n' eta nt Vornahme gewisser Betreibungshandlungen gesetzten pas revenue en retour, le Parquet a estime qu'eHe etait Fristen beziehe. Im Entscheid in Sachen Oppliger vom parvenue a destination bien que les debiteurs n'aient pas 13. September 1912 (AS Sep. Ausg. 15 N° 61 *) hat· es don ne signe de vie. et a envoye en retour le commandement jedoch diesen Standpunkt verlassen und entschieden, dass Art. 63 SchKG auch für die Rechtsvorschlagsfrist gelte. a l'office. Le 7 mai 1915, l'office a notifie commination de faillite Nun treffen aber die im genannten Entscheide für diese Auslegung des Alt. 63 ScbKG angeführten Gründe nicht a Wegelin fIls de la meme maniere. Mais la convocation expediee par le Parquet a eu pour resultat le retrait de Ia bloss auf die Rechtsvorschlagsfrist, sondern auf alle dem notification aupres de cette auto rite le 17 du meme mois. Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fris- B. - Le 20 mai 1915, la societe en nom collectif Wegelin * Ges.-Ausg. 18 I No 105.