risulterebbe da atto di vitalizio 25 aprile 1913 avere le diritto di agire giudizialmente di propria iniziativa per debitriei ceduto le 101'0 proprieta, meno il bestiame, a mezzo dell'azione rivocatoria. Ma anche ove il terzo detto Salucci, il quale abitcrebbe neHa casa delle debitrici rivendicante fosse detentore degli oggetti pignorati e accudelldo con esse ai lavori agricoli e di pastorizia. qUilldi il rieorrente dovesse farsi attore nella contesta- COll decisiol1e 22 settembre 1914 l'autorita cantonale zione (art. 109 LEF), quest'ultimo avrebbe nondimeno di vigilallza respinse il_ ricorso.