{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-13.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041013.pdf", "Checksum": "956cde3bb3f0a048944ff81177ecf160"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:52:37", "Num": ["BGE 41 III 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1915 BGE 41 III 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1915 BGE 41 III 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:52:37", "Checksum": "eefc5c4ab6043665a902120801e0fda7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1915 BGE 41 III 13\n\n 14 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- und Konkurskammer. N° 4. 15\nb) ehe all'ufficio di Vallemaggia venisse ingiunto di e dovra poi procedere a norma dell'art. 106 0 delI'art. 109,\nprocedere al pignoramento dei beni esistenti presso le seeondo ehe a suo modo di vedere gli oggetti staggiti si\ndebitrici. trovano in possesso (detenzione) delle debitriei 0 in quello\nII ricorrellte faceva capo, a sostegllo delle sue COll- del terzo. Nel primo easo, rart. 107 dispone ehe la parte di\nclusioni, ad una dichiarazione 26 luglio 1914 deHa Muni- attore nella causa sulla pretesa deI terzo incombe a\ndpalita di Coglio, dalla quale si desume ehe dette sgrelle quest'ultimo. non al creditore istante : questi avra dunque\nTagliafcrri sono iseritte nelle tabelle di imposta eallto- Ia parte di eonvenuto e di questa posizione phI favorevüle\nnale e eomunale di Coglio per una sostal1za stabile di che Ia legge gli eoncede il creditore non pub vepir frustrato,\n,1200 Ir. e per mobili e semoventi di 210 fr : che tuttavia come succederebbe se non gli si accordasseche il solo\nrisulterebbe da atto di vitalizio 25 aprile 1913 avere le diritto di agire giudizialmente di propria iniziativa per\ndebitriei ceduto le 101'0 proprieta, meno il bestiame, a mezzo dell'azione rivocatoria. Ma anche ove il terzo\ndetto Salucci, il quale abitcrebbe neHa casa delle debitrici rivendicante fosse detentore degli oggetti pignorati e\naccudelldo con esse ai lavori agricoli e di pastorizia. qUilldi il rieorrente dovesse farsi attore nella contesta-\nCOll decisiol1e 22 settembre 1914 l'autorita cantonale zione (art. 109 LEF), quest'ultimo avrebbe nondimeno\ndi vigilallza respinse il_ ricorso. A suo modo di vedere i evidente interesse a ehe si proceda regolarmente a norma\nbeni, di cui il creditore domanda il pignoramellto, ap- degli art. 106-109. Infatti, a prescindere da altri motivl~\npaiollo ({ apriori illuegabile proprieta di terzi I> e non delle l'azione rivocatoria non e se non azione persom>le (vedi\ndebitriei. Non esserc quindi possibile il pignorarli : al cre- art. 285 e 291 LEF), meutre quella deU'art. 109 verte\nditore istante, ehe crede avere delle ragioni per impugnare sulle eose stesse pignorate e sui diritti acquisiti coll'ese-\nl'istromento di vitalizio, non restar dunque altra via se guito pignoramento; -\nnon quella di domandarne l'annullamellto con quell'azione\ni pronuneia:\ngiudiziaria ehe meglio trovi deI caso (l'azione rivocatoria, co me crede l'Ufficio di esecuzioni). -I I1 ricorso e ammesso e, annullato l'atto di carenza di\nC. - Donde il rieorso deI creditore Delnotaro al Tri- i\nI\nbeni 11 luglio 1914, viene ingiunto all'Ufficio di Vallebunale federale. Esso invoca davanti a questo giudice in maggia di procedere al pignoramento e poi al procedisostallza i motivi addotti presso l' Autorita cantonale dai mento previsto dagli art. 106-109 LEF.\nquali esso deduce Ie stesse conclusioni :\nConsiderando in diritto:\nLe Autorita di vigilanza non so no competenti a decidere se i beni, di eui il creditore chiede il pignoramento.\nnon siano di proprieta delle debitriei. A stregua degli\nart. 106-109 LEF Ia decisione di questa questione compete al giudice, non all'ufficio od alle Autorita di vigilanza. Il proeedimento poi dell'art. 106 e seg. suppone\nnecessariamente il pignoramento degli oggetti contestati.\nL'uffieio dovrä. dunque anzitutto eseguire il pignoramellto\n"}