aeeudendo eon esse ai Iavori agrieoli e di pastorizia. La cireostanza ehe eerti beni deI deb!tore furono da esso ee- Con deeisione 22 settembre 1914 l'autorita eantonale duti ad un terzo non esclude iI loro pignoramento, suIia di vigilanza respinse il rieorso. A suo modo di vedere i proprietä di questi beni (e quindi anehe sulla vaJiditä della beni, di eui il creditore domanda il pignoramento, a~ vendita) dovendo deeidere il giudiee a norma degli art. 106- 109 LEF. paiono (I apriori innegabile proprieta di terzi » e non delle debitriei.