aecudendo eon esse ai lavori agricoli e di pastorizia. La cireostanza ehe eerti beni deI debitore furono da esso ee- Con decisione 22 settembre 1914 l'autorita eantonale duti ad un terzo non esclude il loro pignoramento, suIia di vigilanza respinse il ricorso. A suo modo di vedere i proprietä di questi beni (e quindi anehe sulla validitä deUa beni, di eui il creditore domanda il pignoramento, aJr vendita) dovendo decidere il giudiee a norma degli art. 106- 109 LEF. paiono «( apriori innegabile proprieta di terzi ) e non delle debitrici.